Estratto dal Regolamento del Comune di Castiglione del Lago - Tettoie, Gazebo e simili (art. 56, art. 4):
ART. 4 - INTERVENTI NON SOGGETTI A TITOLI ABILITATIVI.
1. Fatte salve le autorizzazioni previste dalle leggi di vincolo, con particolare riferimento alle disposizioni di Legge emanate con il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n 137 di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e quelle in materia antisismica di cui alla legge 2 febbraio 1974 n. 64, non sono soggetti a permesso di costruire, né a denuncia di inizio attività, oltre a tutte le opere citate all'art. 7 – Attività edilizia senza titolo abilitativo della L.R. 1/04, tutti gli ulteriori interventi che sono contemplati nel presente articolo.
2. Sono considerati interventi di ordinaria manutenzione:
a) demolizione e ricostruzione di vespai, pavimenti e intonaci interni;
b) rifacimento, anche totale, di servizi igienici, comignoli e canne fumarie;
c) ripristino di fognature, acquedotti e altri servizi a rete, internamente al lotto di pertinenza del fabbricato;
d) manutenzione ed integrazione di impianti tecnologici esistenti.
3. Non sono soggetti ad alcun tipo di permesso autorizzativo gli interventi di seguito specificati, purché gli stessi non ricadano in aree soggette al vincolo ambientale di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42 e/o in edifici ricadenti nei centri storici oppure in edifici tipici o di pregio classificati nel vigente PRG nelle zone “Aa”, “Ab” e “Ac” e comunque non in contrasto con le NTA del vigente PRG:
a) Sostituzione di materiali logori e vetusti, facenti parti di opere esistenti, quali: tende parasole, rete delle recinzioni, teli ombreggianti, stuoie, cannicci, ecc…
b) Installazione di tende parasole. Qualora tali strutture vengano installate in condomini è necessario procedere, prima di provvedere alla messa in opera, alla definizione da parte dei componenti il condominio stesso della tipologia, forma, colori e dimensioni delle tende dell’edificio, in modo da uniformare gli interventi sul fabbricato;
c) Sostituzione o installazione di canali di gronda e discendenti pluviali a condizione che venga utilizzato, quale materiale, il rame;
d) Sostituzione o installazione di ringhiere metalliche a condizione le stesse siano costituite da elementi verticali e comunque nel rispetto delle norme di sicurezza;
e) Realizzazione di semplici recinzioni, costituite da rete metallica a maglia, questa sorretta da pali di legno oppure da paletti a “T” in acciaio, purché le stesse non contrastino ne con le N.T.A. di P.R.G. ne con le disposizioni emanate dal Nuovo Codice della Strada di cui al Decr.Leg.vo 285/92 e comunque che non interessino alcun tratto fronteggiante strade pubbliche o di uso pubblico (vicinali di uso pubblico, comunali, provinciali, regionali e statali);
f) Realizzazione di semplici pergolati, purché ricoperti con materiali leggeri e mobili quali: teli ombreggianti, teli di tessuto, stuoie, cannicci, ecc…
g) Realizzazione di tettoie a sbalzo a riparo di portoni e portefinestre ai piani terra, costituite da struttura portante in legno e copertura con tegole in cotto dello stesso tipo del fabbricato e comunque di cotto color naturale.
ART. 56 - PARAMETRI EDILIZI
E' ammessa la costruzione o installazioni di tettoie, gazebo e similari purche' non adibiti ad uso abitativo, i quali rientrano nelle specifiche norme come di seguito riportato:
a) Sono definibili di forma precaria, quindi non costituiscono volumetria urbanistica, le quali sono assoggettabili alle D.I.A., quelle strutture anche ben infisse al suolo che abbiano le seguenti caratteristiche costruttive: Struttura portante: acciaio oppure legno; Copertura: tavolati di legno, tegole canadesi, policarbonato, cannicci, rete elettrosaldata, pergole alla romana, rampicanti, elementi di tessuto, ecc Tamponature: legno, cannicci o elementi di tessuto; Dette strutture debbono essere collocate a distanza non inferiore di ml. 3,00 dal confine, salvo diverso accordo tra i confinati;
b) Sono definibili fisse, quindi costituenti a tutti gli effetti volume urbanistico, tutte quelle strutture che comportano, oltre ad un apparato di sostegno di rilievo, una copertura fissa e costituita da opere murarie quali: solai con annesso getto di ripartizione sia in legno che in laterizio che in acciaio (lamiera grecata), solette in c.a., ecc Tali tettoie sono da assoggettare a tutti gli obblighi ed oneri di una normale richiesta di concessione edilizia, quindi le volumetrie dovranno essere calcolate secondo la norma prevista al precedente comma 2;
c) e' vietato in tutto il territorio comunale linstallazione ad uso continuativo di baracche in lamiera, container per trasporto di merci, celle frigorifere, cabinati di camion o oggetti similari. Le opere anzidette possono essere realizzate al solo scopo di pertinenza ad edificio esistente con le seguenti limitazioni: - massimo una struttura per ogni unita' abitativa; - occupare un ingombro planimetrico massimo di mq. 16,00; - l'altezza massima ammessa e' pari a mt. 2,40.