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Data e ora
03/12/2024 - 18:30

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REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI ANNESSI PER LA CONDUZIONE DI PICCOLI APPEZZAMENTI A DESTINAZIONE ORTIVA NELLAMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE

Premessa: La valenza sociale riferibile alla conduzione degli orti sia in aree private che in aree di proprieta' comunale e la conformita' sia agli obiettivi generali perseguiti dal Piano Strutturale, espressi puntualmente all'art. 1, ed agli obiettivi specifici individuati per ciascuna U.T.O.E. interessata rappresentano i criteri informativi del presente Regolamento. Il presente Regolamento e' emanato in applicazione del Regolamento Urbanistico, art. 40, 51, 52 e 53 delle Norme Tecniche di Attuazione.

 I - DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE:

Sono considerati annessi per la conduzione di piccoli appezzamenti a destinazione ortiva tutti quei piccoli manufatti temporanei realizzati nel rispetto dei seguenti parametri:

- superficie non superiore ad .. dell'area coltivata con un massimo di 12 mq., che si riducono a 8 mq. per le aree allinterno dei Centri del Sistema Urbano Provinciale art. 55 del Piano Strutturale, ed a 6 mq. per le aree pertinenziali delle abitazioni, da intendersi come superficie coperta (Sc del R.U.);

- altezza esterna massima dell'annesso non superiore a m. 2,50;

- forma regolare, preferibilmente rettangolare con il lato lungo disposto parallelamente alle curve di livello al fine di non alterare l'andamento naturale del terreno;

- realizzazione del manufatto in legno (o materiale similare), garantendo comunque la tenuta sotto l'effetto degli agenti atmosferici (vento, neve ecc.); anche eventuali coloriture delle superfici del manufatto devono armonizzarsi con i colori del luogo; non e' consentita l'impermeabilizzazione con guaine impermeabili, cemento o simili del piano di calpestio; - gli annessi tra loro aggregati o comunque gli annessi facenti parte di una stessa area dovranno essere realizzati con lo stesso tipo di struttura e di materiale.

- per realizzare l'annesso sul limite della proprieta' o comunque ad una distanza dalla stessa inferiore a m. 2,5 e' necessario il permesso del confinante;

- per quello che concerne eventuali distanze dal bordo stradale l'annesso deve comunque rispettare quanto riportato al punto 7) D1 dellart. 14 del R.U. ;

- rispetto ad altri fabbricati o lotti confinanti l'annesso, se provvisto di finestre, e' tenuto a rispettare le distanze come riportato al punto 7) D2 dellart. 14 del R.U.;

- e' consentita laggregazione al massimo di due annessi, sul confine dei lotti, fra conduttori diversi confinanti. Nel caso di annessi in area libera per una superficie individuale di 12 mq e' consentita una superficie complessiva massima di 20 mq.;

II - CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO:

Il presente Regolamento si applica a tutti i fondi del territorio comunale sottoposti a qualsiasi regime di proprieta' o di conduzione, ad esclusione di quelli in possesso di Aziende agricole che, per i lotti interessati, abbiano un Piano di Miglioramento Agricolo Aziendale (legge regionale 64/95) in corso di validita'. Sono inoltre vietate tali strutture nelle aree individuate dal Regolamento Urbanistico come TESSUTI STORICI art. 27 NTA delle aree del Castello di Monteriggioni, di Badia a Isola, di Santa Colomba di Strove e di Basciano e nelle aree golenali. Nelle aree UP1 e' consentita la realizzazione di annessi per la conduzione di piccoli appezzamenti a destinazione ortiva a condizione che non vi sia percezione visuale da qualsivoglia tipo di strade ad eccezione di quelle poderali.

III - REGOLE PER LA REALIZZAZIONE DEI NUOVI ANNESSI

La realizzazione degli annessi e' concessa purche' contribuisca alla buona e corretta manutenzione del fondo, finalizzata al perseguimento dellobiettivo del P.S. della conservazione integrata di tutti gli elementi del sistema insediativo di antica formazione e dei sistemi agrari a maglia fitta e a colture tradizionali, in particolare al recupero delle aree abbandonate, alla conservazione delle colture agrarie tradizionali, al mantenimento della maglia agraria esistente per evitare nuovi accorpamenti e semplificazioni del paesaggio agrario. Fatto salvo il rispetto delle caratteristiche e dei principi sopra enunciati la realizzazione degli annessi di cui al presente Regolamento e' subordinata al rilascio di un titolo autorizzativo a carattere provvisorio, non o­neroso, con validita' massima di cinque anni, eventualmente rinnovabile fermo restando le condizioni iniziali relative al fondo ed al conduttore. A tale scopo dovra' essere inoltrata al Comune, settore Assetto del Territorio, una domanda firmata da un tecnico abilitato completa di cartografie, documentazione fotografica e di uno schema progettuale dell'annesso. Al proprietario del fondo in solido con l'eventuale conduttore compete l'onere, alla scadenza del periodo di concessione, della rimessa in pristino del sito con rimozione degli eventuali materiali di risulta I richiedenti aventi titolo a realizzare i nuovi annessi devono essere proprietri del fondo oppure essere formalmente autorizzati dal proprietario alla gestione del fondo stesso, ferma restando l'esclusiva funzione di coltivazione ortiva del fondo interessato.

IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

I possessori di annessi per orti che alla data di approvazione del presente Regolamento non siano in possesso delle autorizzazioni comunali e i cui annessi non siano in conformita' con le Norme sopra riportate hanno tempo fino al 30 novembre 2007 per regolarizzare la loro situazione urbanistica. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alla normativa e legislazione nazionale e regionale nonche' ai Regolamenti Comunali vigenti.