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LAIKA

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n.12

Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo (G.U. 3° Serie Speciale - Regioni n. 52 del 30 dicembre 1995)

 

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 39
del 18 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
Finalita'

1. La Regione Puglia, al fine di realizzare sul proprio territorio
un corretto rapporto uomo-animale-ambiente e in attuazione di quanto
disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, promuove, disciplina e
coordina la tutela degli animali di affezione, persegue gli atti di
crudelta' e i maltrattamenti nei loro confronti nonche' il loro
abbandono.



Art. 2.
Tutela sanitaria e vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la
tutela igienico-sanitaria degli stessi, nonche' i controlli connessi
all'attuazione della presente legge sono attribuiti ai Comuni, che li
esercitano mediante le Unita' sanitarie locali (USL), ai sensi
dell'art. 5 della legge regionale 22 agosto 1989, n. 13.
2. Per le funzioni di cui al precedente comma 1, le USL possono
avvalersi della collaborazione delle Guardie zoofile di cui al
successivo art. 15 e degli enti ed associazioni di cui all'art. 13
della presente legge.



Art. 3.
Anagrafe canina

1. Presso il Settore veterinario di ogni USL e' istituita
l'Anagrafe canina, alla quale devono essere iscritti tutti i cani
entro i primi sei mesi di vita o, se randagi, entro trenta giorni
dopo essere stati raccolti.
2. Il detentore a qualsiasi titolo del cane e' tenuto a comunicare
all'Anagrafe canina, presso l'USL competente per territorio, la
detenzione, la cessione definitiva, la scomparsa, la morte del cane
entro quindici giorni dall'avvenimento.
3. Gli allevatori e i commercianti devono tenere un registro di
carico e scarico e comunicare al Settore veterinario della USL
competente per territorio il nome e l'indirizzo dell'eventuale
acquirente entro trenta giorni dalla vendita dell'animale.
4. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione all'Anagrafe canina i
cani di proprieta' delle Forze armate e dei Corpi di pubblica
sicurezza.
5. L'iscrizione all'Anagrafe canina e' gratuita.



Art. 4.
Contrassegno di riconoscimento

1. Entro novanta giorni dalla data di avvenuta iscrizione
all'Anagrafe canina il cane verra' identificato mediante un sistema
di riconoscimento elettronico (Microchips) inserito sottocute con
metodi che non arrechino danno e dolore all'animale.
2. Le operazioni di identificazione, nonche' la rilevazione dello
stato segnaletico dell'animale, sono eseguite a cura dei Servizi
veterinari delle USL.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale emanera' apposita direttiva
indicando le caratteristiche del Microchips e delle schede
segnaletiche individuali, da utilizzarsi per la iscrizione dei
singoli animali, alla quale dovranno uniformarsi le USL della
Regione.



Art. 5.
Profilassi

1. La Giunta regionale, su proposta della Commissione di cui
all'art. 12 della presente legge e sentite le associazioni e gli
enti di cui al successivo art. 13 che ne facciano richiesta:
a) adotta i provvedimenti per la prevenzione del randagismo e la
tutela degli animali;
b) promuove e attiva, di concerto con la Sovrintendenza
scolasrnca, corsi di educazione sanitaria, nelle scuole di ogni
ordine e grado, intesi a definire un corretto rapporto uomo-animale;
c) istituisce corsi di formazione professionale e di aggiornamento
per il personale addetto all'attuazione della presente legge.
2. La Regione e le USL, attraverso i Servizi veterinari, con la
collaborazione dei medici veterinari liberi professionisti e degli
enti e associazioni zoofile e protezionistiche, promuovono la
conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della
riproduzione degli animali d'affezione. A tal fine le USL possono
predisporre interventi, su base volontaria, atti al controllo delle
nascite, servendosi delle strutture proprie, tenuto conto del
progresso scientifico.
3. Gli interventi per la limitazione delle nascite degli animali di
cui al precedente comma 2 sono effettuati da medici veterinari
dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o da medici veterinari
liberi professionisti convenzionati.



Art. 6.
Recupero cani randagi

1. Spetta ai Servizi veterinari delle USL il recupero dei cani
randagi.
2. In caso di recupero dei cani vaganti regolarmente anagrafati si
provvede alla restituzione al legittimo proprietario. I cani non
anagrafati vengono iscritti all'anagrafe canina e, se non reclamati
entro sessanta giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati
maggiorenni che diano sufficienti garanzie di buon trattamento, a
enti e associazioni protezionistiche.
3. Prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 2
possono essere ceduti in affidamento temporaneo, con l'impegno, da
parte degli affidatari, di restituirli ai proprietari che li
richiedessero entro i sessanta giorni.
4. Il recupero dei cani randagi deve essere effettuato in modo
indolore e senza traumi all'animale.
5. La soppressione, cosi' come prevista dagli articoli 86, 87 e 91
del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e dall'art. 2, comma 6, della
legge 14 agosto 1991, n. 281, deve essere effettuata esclusivamente
dal medici veterinari, anche liberi professionisti, con metodo
eutanasico.



Art. 7.
Cane collettivo

1. Sono iscritti all'Anagrafe canina anche i cani collettivi.
2. Cane collettivo e' quel cane che vive in caseggiato, quartiere o
rione in cui gruppi di persone, coordinate da un tutore responsabile,
dichiarino di accettare l'animale e provvedano a fornirgli
mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere
nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di Polizia
veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 e dall'art. 672 del Codice
penale.
3. Tali cani devono possedere requisiti di salubrita', essere
sterilizzati e iscritti all'anagrafe canina a nome del tutore
responsabile, che assume tutti gli obblighi del proprietario ai fini
della presente legge.



Art. 8.
Canili sanitari

1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla costruzione o al
risanamento dei canili sanitari esistenti di cui all'art. 84 del
D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 secondo i criteri stabiliti, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
dalla Giunta regionale. Per le predette finalita' i Comuni possono
utilizzare i fondi rivenienti dagli oneri di urbanizzazione.
2. I canili sanitari rappresentano la struttura nella quale trovano
accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti. Presso tali
strutture i suddetti cani saranno anagrafati e sottoposti agli
interventi sanitari di cui all'art. 2, comma 5, della legge 14 agosto
1991, n. 281. Presso i canili sanitari i cani stazioneranno per il
periodo di sessanta giorni in attesa di riscatto o affidamento o
cessione a norma del precedente art. 6, comma 3, previo trattamento
profilattico.
3. La gestione dei canili sanitari e' affidata ai Comuni. E' fatto
obbligo ai Servizi veterinari delle USL di garantire adeguata
assistenza sanitaria ai suddetti canili, ricorrendo al Servizio di
pronta disponibilita'.
4. I Comuni prevedono nel proprio bilancio stanziamenti sufficienti
per la manutenzione dei canili sanitari e il sostentamento dei cani
ricoverati e custodia.



Art. 9.
Rifugi

1. In attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 14 agosto 1991,
n. 281, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, individua i Comuni ove ubicare i rifugi
per cani sulla base dei seguenti criteri:
a) censimento della popolazione canina in ambito regionale;
b) indicazioni della commissione regionale di cui al successivo
art. 12.
Nei suddetti rifugi trovano accoglienza i cani provenienti dai
canili sanitari che non hanno trovato adozione o altra prevista
sistemazione.
2. La Giunta regionale determina, altresi', la percentuale di
partecipazione di ogni Comune all'onere connesso alla costruzione e
alla gestione di ciascun rifugio. La Giunta regionale, nei termini di
cui al precedente comma 1, stabilisce i criteri tecnici di
realizzazione dei rifugi, sentita la Commissione di cui all'art. 12
della presente legge.
3. I finanziamenti di cui all'art. 8 della legge 14 agosto 1991, n.
281 ripartiti per la costruzione o ristrutturazione dei rifugi di
cui al comma 1.
4. I rifugi, oltre che dai Comuni in cui ricadono territorialmente,
possono essere gestiti da enti e associazioni riconosciute e iscritte
all'Albo di cui all'art. 13 della presente legge.
5. Al fine di combattere il fenomeno dell'abbandono, presso i
suddetti rifugi possono essere ospitati cani e gatti con regolare
proprietario per determinati periodi di tempo e a pagamento. Le
tariffe giornaliere saranno stabilite annualmente dalla Giunta
regionale, su proposta della Commissione regionale di cui al
successivo art. 12.
6. I Comuni nel cui territorio e' prevista l'ubicazione dei rifugi
approvano i singoli progetti, entro sei mesi dalla data di adozione
del provvedimento regionale di individuazione, in zone ritenute
idonee. L'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza dell'opera.
7. Ai Servizi veterinari delle USL e' demandata la vigilanza e il
controllo dei rifugi.



Art. 10.
Gatti

1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di
liberta'. E vietato maltrattarii e spostarli dal loro habitat.
2. I gatti che vivono in liberta' possono essere sterilizzati e
rimessi nel loro gruppo.
3. Enti e associazioni zoofile o gruppi di persone, d'intesa con i
Servizi veterinari delle USL, possono avere in gestione le colonie di
gatti che vivono in stato di liberta', curandone la salute e le
condizioni di sopravvivenza.



Art. 11.
Rinuncia

1. Qualora il proprietario o detentore di un animale, intenda
rinunciare a questi, deve formulare comunicazione scritta al Servizio
veterinario della USL competente per territorio, che provvede al
ritiro dell'animale e alla consegna al competente rifugio in
condizioni di affidabilita'.
2. A carico del proprietario rinunciatario e' previsto un
contributo di mantenimento sino a quando l'animale resta presso il
rifugio.
3. L'entita' del contributo annuale e' stabilita dalla Regione su
proposta della Commissione di cui al successivo art. l2.



Art. 12.
Commissione regionale

1. Presso l'Assessorato regionale alla sanita' e' istituita, entro
sessanta giorni dalla data di promulgazione della presente legge, una
Commissione regionale che coordina, sovraintende e controlla gli
interventi necessari all'attuazione della presente legge ed e' organo
consultivo della Giunta regionale.
2. La Commissione regionale, presieduta dall'Assessore regionale
alla sanita' o suo delegato, e' cosi' composta:
a) l'Assessore regionale all'ambiente o suo delegato;
b) un medico veterinario del Settore assistenza veterinaria
dell'Assessorato alla sanita' o suo delegato;
e) un medico del Settore sanita' pubblica dell'Assessorato
regionale alla sanita' o suo delegato;
d) un medico veterinario designato dall'Ordine nazionale dei
medici veterinari;
e) tre esperti sorteggiati tra i nominativi segnalati dalle
Associazioni iscritte all'Albo di cui al successivo art. 13.



Art. 13.
Albo regionale delle Associazioni
per la protezione degli animali

1. Presso l'Assessorato regionale alla sanita' e' istituito un Albo
regionale al quale possono essere iscritti esclusivamente gli enti e
le associazioni per la protezione degli animali operanti nella
Regione Puglia.
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, gli enti e le associazioni di
cui al precedente comma 1 devono presentare domanda al Presidente
della Giunta regionale, sottoscritta dal legale rappresentante e
corredata di:
a) copia dell'atto costitutivo;
b) copia dello Statuto da cui risulti la mancanza del fine di
lucro e la tutela degli animali e copia del bilancio;
c) elenco dei soci dal quale risulti l'esistenza di almeno
duecento soci ordinari;
d) relazione documentata dell'attivita' esercitata nonche' della
efficienza organizzativa e operativa.
3. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione di cui
al precedente art. 12, dispone l'iscrizione all'Albo regionale delle
associazioni che ne hanno fatto domanda dandone comunicazione agli
enti o associazioni interessate.
4. I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione
d'ufficio, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la
ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della
documentazione di cui al precedente comma 2.
5. Il mancato rispetto dei principi generali della legge l4 agosto
1991, n. 281 e della presente legge comporta la cancellazione
immediata dall'Albo regionale.
6. Nella fase di prima applicazione della presente legge saranno
iscritti all'Albo regionale tutti gli enti e associazioni che ne
facciano domanda, entro trenta giorni dalla data di promulgazione
della presente legge, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del
presente articolo.



Art. 14.
Attivita' in convenzione

1. Le associazioni iscritte all'Albo regionale di cui al precedente
art. 13, mediante convenzione con i Comuni, possono svolgere le
seguenti funzioni:
a) costruire e gestire i rifugi per cani;
b) svolgere compiti di assistenza volontaria in generale ai canili
sanitari e ai rifugi;
c) promuovere iniziative di aggiornamento delle guardie zoofile;
d) partecipare alle iniziative di cui agli artt. 5 e 6 della
presente legge.
2. Le attivita' oggetto di convenzione svolte dalle associazioni
protezionistiche hanno carattere volontario con esclusione di fini di
lucro.



Art. 15.
Guardie zoofile

1. Per le funzioni di vigilanza sul trattamento cui sono sottoposti
gli animali, la tutela sanitaria degli stessi, il controllo degli
allevamenti, dei canili e di tutti i luoghi dove sono allocati
animali di affezione, oltre che dai soggetti indicati dall'art. 57
del C.P.P., possono essere svolte da guardie zoofile volontarie con
la qualifica di Guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi
di Pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773.
2. Per ottenere la qualifica di cui al precedente comma 1 i
soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno
speciale corso di addestramento con esami di idoneita', istituito
dalla Giunta regionale e attuato dai Servizi veterinari delle USL.
3. Le guardie zoofile volontarie saranno dotate di tesserino di
riconoscimento rilasciato dal Presidente della Giunta regionale con
gli estremi di provvedimento prefettizio di riconoscimento della
qualifica di Guardia zoofila.
4. Le guardie zoofile operano nell'ambito di tutto il territorio
provinciale.



Art. 16.
Contributi per il patrimonio zootecnico

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico la Regione
indennizza gli allevatori per le perdite di capi di bestiame causate
da cani randagi o inselvatichiti, per i quali non si e' in grado di
risalire al proprietario.
2. Tali eventi devono essere accertati dai competenti Servizi
veterinari delle USL.
3. La misura del contributo e le modalita' di erogazione sono
determinate con delibera di Giunta regionale con riferimento a quanto
previsto dalla legge 2 giugno 1988, n. 218.



Art. 17.
Sanzioni

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale
custodito nella propria abitazione e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire
un milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'Anagrafe di
cui al comma 1 del precedente art. 3 e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire settantacinquemila
a lire quattrocentocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'Anagrafe di cui al comma 1
del precedente art. 3, omette di sottoporlo al tatuaggio e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di urta somma di lire
cinquantamila a lire trecentomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di
sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, e' punito con la
sanzione ammnistrativa del pagamento di una somma da lire
cinquemilioni a lire diecimilioni.
5. Il detentore del cane che non denuncia la variazione di
residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell'animale, come
previsto dalla presente legge, e' punito con una sanzione
amministrativa da lire centocinquantamila a lire novecentomila.
6. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo
saranno riscosse dalla Regione secondo le modalita di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689 e confluiranno sull'apposito capitolo
3061150 denominato "Entrate rivenienti da sanzioni amministrative di
cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281".



Art. 18.
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge
provvedono i Comuni e le USL, ciascuno per la parte di propria
competenza, tenendo conto degli indirizzi programmatici della
presente legge.
2. Per le finalita' della presente legge e per la erogazione dei
contributi di cui al precedenti articoli 9 e 16, si fara' fronte con
le quote assegnate alla Regione a norma dell'art. 8 della legge 14
agosto 1991, n. 281, nonche' con le somme derivanti dal precedente
art. 17, che sono da considerarsi vincolate per le finalita' della
presente legge, e con i fondi di lire 100 milioni previsti al cap.
0751013 "Spese per prevenzione del randagismo" del bilancio 1995,
previo prelevamento di pari importo dal cap. 1110070 "Fondi per il
finanziamento di leggi regionali in corso di adozione".
3. Le spese derivanti dagli articoli 4 e 5 della presente legge
sono sostenute dalle USL con i fondi assegnati e gravanti sulla parte
indistinta del Fondo sanitario.



Art. 19.
Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, sara'
garantita la ristrutturazione o la costruzione di almeno un rifugio
in ogni provincia.
2. In fase di prima attuazione della presente legge, in
considerazione dei tempi necessari per gli adempimenti relativi alla
realizzazione dei rifugi per cani di cui al precedente art. 9, i
Comuni possono stipulare convenzioni con gli enti e le associazioni
di cui al precedente art. 13 che abbiano la disponibilita' di
strutture idonee.
3. I proprietari o detentori di cani a qualsiasi titolo devono
comunicare la detenzione, nel termine massimo di sei mesi dalla
promulgazione della presente legge, al Servizio veterinario della USL
competente per territorio per gli adempimenti previsti dall'art. 3
della presente legge.
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Puglia.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addi' 3 aprile 1995
MARTELLOTTA