italiano
LAIKA

D.P.G.R. 4 marzo 1999, n. 1

“Regolamento di attuazione della Legge 14 agosto 1991, n. 281 e della Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21 e della Legge Regionale 1° agosto 1996, n. 35 sulla prevenzione del randagismo”
(B.U.R. 29 aprile 1999, n. 13)
 
Articolo 1
Norme generali.
 
1. La tutela degli animali di affezione e di conseguenza la tutela della salute pubblica e ambientale, regolamentata dalla L. 14 agosto 1991, n. 281 e dalla legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 e dalla legge regionale l° agosto 1996, n. 35, trova applicazione nel presente regolamento.
2. Il regolamento:
a) consta delle disposizioni operative per l`adempimento dei compiti nella realizzazione delle strutture necessarie all`applicazione del dettato normativo sulla cattura, raccolta, mantenimento e cura degli animali di affezione;
b) regolamenta le procedure amministrative e burocratiche per la richiesta dei contributi e stabilisce gli standard a cui adeguarsi per ottenerli;
c) indica i modelli tipo per uniformare le istanze di richiesta di contributi e la costituzione dei consorzi di Comuni;
d) detta le indicazioni essenziali per la lotta al randagismo e provvede a stabilire i criteri per ogni intervento veterinario utile alla salute dei randagi e al loro controllo riproduttivo;
e) indica le modalità e i tempi di svolgimento dei corsi di formazione delle guardie zoofile e del personale addetto, in forma dipendente, convenzionata o volontaria, a mansioni che hanno relazione con la vita degli animali da affezione;
f) definisce i criteri per l`aggiornamento del personale preposto al recupero degli animali oggetto del regolamento stesso;
g) definisce i criteri per l`anagrafatura dei cani;
h) determina le forme e i limiti dei finanziamenti ai comuni singoli o associati, ai privati e alle associazioni di volontariato, per la costruzione e ristrutturazione dei canili e per la loro gestione;
i) stabilisce i requisiti degli allevamenti per scopi commerciali, per addestramento e anche le modalità organizzative per fiere, esposizioni e manifestazioni collettive che abbiano come soggetti principali cani e gatti;
l) incentiva attività educative e di propaganda alla realizzazione del benessere animale.
 
Articolo 2
Adempimento dei compiti per la realizzazione delle strutture e per la loro gestione.
 
1. I Comuni singoli o associati, i privati e le associazioni di volontariato, possono far richiesta, entro il 30 marzo di ogni anno, di contributi per la ristrutturazione, la costruzione e la gestione dei canili.
2. Le domande redatte negli appositi moduli regionali, verificate e approvate, sono inserite nel programma annuale di prevenzione del randagismo.
3. Le richieste di convenzionamento con i privati e le associazioni di volontariato, devono essere corredate di documentazione attestante la presenza di personale qualificato per i compiti finanziabili.
Fra queste deve esserci almeno una guardia zoofila o, per il primo anno di attività, un operatore esperto, facente funzioni.
4. Le strutture devono rispettare gli standard imposti e rimangono vincolate agli scopi previsti per almeno quindici anni.
5. Per ogni canile finanziabile deve essere indicato chi ha responsabilità organizzativa e di rappresentanza.
 
Articolo 3
Requisiti delle strutture di ricovero (Caratteristiche costruttive dei canili e dei gattili).
 
1. Le strutture di ricovero sono: il canile sanitario e il canile rifugio.
2. L`omogeneizzazione delle tipologie costruttive dei canili è indispensabile per una adeguata realizzazione del dettato normativo e per un proficuo investimento finanziario.
3. La funzionalità e l`efficacia degli interventi dipende da una realistica e soddisfacente attivazione delle strutture di cui devono essere garantiti gli standard.
4. Presso ogni canile sanitario devono essere assicurati:
a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani, come previsto dagli articoli 86 e 87 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, recante il regolamento di polizia veterinaria e successive modificazioni;
b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o detentori ovvero il loro affidamento ad eventuali richiedenti;
c) il pronto soccorso e le prime cure degli animali di cui alle lettere a) e b), eventualmente feriti;
d) l`incenerimento degli animali morti o comunque la garanzia di un adeguato smaltimento delle carcasse.
5. Presso ogni canile rifugio devono essere assicurati:
a) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o detentori ovvero l`affidamento ad eventuali richiedenti;
b) il ricovero e la custodia dei cani dopo il periodo di osservazione nel canile sanitario.
6. Per i suoi compiti ogni canile sanitario deve dotarsi di:
a) un reparto adibito alla custodia temporanea per un periodo massimo di 60 giorni;
b) un reparto per il ricovero permanente o comunque oltre i termini previsti per la custodia temporanea, qualora non esista un canile rifugio;
c) un reparto di isolamento ed osservazione sanitaria per i casi previsti dagli articoli 86 e 87 del regolamento di polizia veterinaria;
d) un reparto per i cani che devono essere obbligatoriamente trattati farmacologicamente contro la tenia echinococco;
e) un gattile.
7. Per i suoi compiti ogni canile rifugio dovrà dotarsi di:
a) reparti per il ricovero permanente o comunque oltre i termini previsti per la custodia temporanea;
b) un reparto di isolamento temporaneo in caso di necessità;
c) un ambulatorio veterinario;
d) uffici;
e) un gattile.
8. Sono pertinenze del canile sanitario e del canile rifugio anche i locali di immagazzinamento dell`alimento per gli animali che deve essere separato dai locali di servizio e dall`ufficio amministrativo, anche questi facente parte della struttura.
9. La cucina, se l`alimento è acquistato preconfezionato, può non essere necessaria.
10. Le caratteristiche costruttive di dette dipendenze devono essere conformi ai regolamenti e alle leggi vigenti.
11. Nel canile sanitario deve inoltre essere attrezzato un ambulatorio veterinario fornito dei materiali e del personale necessario per:
a) operazioni di anagrafatura;
b) prelievi di laboratorio;
c) accertamenti diagnostici;
d) interventi chirurgici di pronto soccorso urgenti;
e) eventuale soppressione eutanasica;
f) interventi di sterilizzazione di cani e gatti.
12. Per ogni canile devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:
a) essere convenientemente isolato fisicamente e acusticamente da altri edifici;
b) non sorgere nel perimetro di altre strutture sanitarie o annonarie;
c) la sua ubicazione deve essere approvata dal servizio di igiene pubblica di concerto col servizio veterinario della A.S.L. di competenza che ne valuta anche l`idoneità rispetto alle vigenti norme di igiene e sanità pubblica previste per i concentramenti e la stabulazione di animali;
d) essere adeguatamente recintato in modo da impedire l`accesso ai non addetti o autorizzati.
13. Un`attenzione particolare deve essere rivolta ad evitare inconvenienti legati alla presenza di animali in numero elevato, in quanto ciò aggrava la produzione di cattivi odori rumori e rifiuti sia solidi che liquidi.
14. Il canile va considerato alla stregua di una attività di tipo insalubre e come tale deve essere ubicata in zona periferica e deve poter disporre di allacci fognari e idrici. Il canile, in quanto struttura aperta ai cittadini, deve essere facilmente raggiungibile, anche con mezzi pubblici.
15. Gli standard minimi delle superfici utilizzabili per le diverse funzioni del canile sono:
a) Canile rifugio - Il canile rifugio deve sorgere in un`area di circa 5.500 metri quadrati, così ripartiti:
1) circa 600 metri quadri di superficie coperta destinati agli uffici e agli ambulatori;
2) circa 400 metri quadri per ambulatori;
3) circa 2.000 metri quadri per le strutture del canile, gattile, isolamento e reparto quarantenario;
4) circa 2.000 metri quadri per i piazzali, cortili interni e spazi verdi;
5) circa 500 metri quadri da destinare a verde per costituire una fascia di rispetto a disposizione di ulteriori futuri utilizzi.
b) Canile sanitario - Il canile sanitario, per soddisfare tutte le funzioni attribuitegli, deve sorgere in un`area di circa 10.000 metri quadri così ripartiti:
1) 2.000 destinati alle parti coperte;
2) 3.000 destinati ai cortili e spazi verdi interni;
3) 5.000 destinati ai parchetti di stabulazione libera.
Nella scelta dell`area va considerato che la struttura deve distare da altri insediamenti urbani almeno 200 metri.
c) Movimento animali - Il canile sanitario tipo qui considerato deve poter ricevere all`incirca 900/1.000 cani all`anno. Si presume che ogni animale soggiorni in media 10 giorni nella struttura per gli accertamenti sanitari. Trascorso tale termine, se richiesto, può essere dato in affido temporaneo. L`affido, come previsto dalla L. n. 281 del 1991, diviene cessione definitiva trascorsi 60 giorni dalla data di ingresso in canile.
d) Modalità di custodia cani - I soggetti ospitati nella struttura del canile possono occupare:
1) box chiusi dotati di una parte coperta chiusa e una parte aperta:
 
peso cane fino a Kg. 6
- sup. min. parte chiusa mq. 1
- sup. min. aperta mq. 1
- sup. cane min.mq. 2
 
peso cane da Kg. 6 a Kg. 10
- sup. min. parte chiusa mq. 1
- sup. min. aperta mq. 1,4
- sup. cane min. mq. 3
 
peso cane da Kg. 10 a Kg. 20
- sup. min. parte chiusa mq. 1,5
- sup. min. aperta mq. 2
- sup. cane min. mq. 3,5
 
peso cane oltre Kg. 30
- sup. min. parte chiusa mq. 2
- sup. min. aperta mq. 2
- sup. cane min.mq. 4
 
Per tutte le tipologie di box, l`altezza minima della recinzione deve essere di 2,5 m., devono essere costruiti con materiali resistenti, a superfici lisce, impermeabili e facilmente lavabili, che non siano nocivi, che non presentino angoli vivi e possano essere facilmente disinfettati.
Il pavimento deve essere in leggera pendenza verso una canaletta di scolo ricoperta da griglia, convogliante i liquidi verso un impianto fognario pubblico e, laddove non presente, una fossa settica opportunamente dimensionata.
Devono essere forniti di un sistema automatico di approvvigionamento di acqua potabile e di una mangiatoia asportabile in materiale lavabile e disinfettabile.
Le porte devono essere costruite in metallo ad angoli arrotondati in modo da non rappresentare pericolo per gli animali custoditi.
Per i box che devono ospitare animali in osservazione e/o particolarmente aggressivi deve essere prevista una porta a scorrimento che separi le due porzioni aperta/chiusa del box e un doppio ingresso in modo da garantire le operazioni di pulizia in perfetta sicurezza.
Per i box di entrata dove vengono ospitati i cani da trattare farmacologicamente, le acque di scolo devono poter confluire in una vaschetta di raccolta al fine di poter subire un trattamento di bonifica tendente alla eliminazione di eventuali uova di tenia echinococco (es. bollitura, formalina, ecc.).
2) paddock.
Si tratta di uno spazio all`aperto, recintato adeguatamente, dove i cani hanno la possibilità di fare sufficiente moto, di svolgere attività ludica e di socializzazione. Non vengono indicate particolari caratteristiche costruttive trattandosi di spazi atti a simulare al meglio l`habitat esterno naturale. Devono essere comunque garantiti i seguenti requisiti minimi:
- la recinzione deve avere fondamenta sufficientemente profonde per impedire l`accesso dall`esterno di altri cani e/o altri animali nocivi;
- il terreno deve essere costituito in modo da poter garantire il filtraggio dell`acqua piovana così da evitare il formarsi di pozzanghere, ma sufficientemente duro da poter garantire il naturale consumo delle unghie e soprattutto favorire la raccolta degli escrementi.
3) gabbie
Nei casi in cui sia prescritta la permanenza dei cani in apposite gabbie, per il tempo strettamente necessario e in ogni caso con la possibilità di uscire per fare del moto almeno una volta al giorno, i soggetti ospitati nella struttura del canile possono occupare gabbie delle seguenti dimensioni:
 
altezza del cane cm. 30
- sup. min. del pavimento mq. 0,75
- altezza min. della gabbia cm. 60
 
altezza del cane cm. 40
- sup. min. del pavimento mq. 1
- altezza min. della gabbia cm. 80 
 
altezza del cane cm. 70
- sup. min. del pavimento mq. 1,75
- altezza min. della gabbia cm. 1,40
 
Articolo 4
Gestione sanitaria dei canili.
 
1. L`attività del canile sanitario consiste nell`espletamento delle operazioni legate alla sanità:
a) le operazioni di disinfezione, disinfestazione, trattamento farmacologico routinario profilattico delle principali malattie infettive ed infestive;
b) interventi straordinari nei confronti di soggetti che abbisognano di cure mediche e/o chirurgiche. Per queste ultime deve essere almeno garantito il pronto soccorso, attrezzando un vero e proprio ambulatorio veterinario dotato della strumentazione necessaria nelle operazioni citate nella legge, approvvigionandolo periodicamente di tutto il necessario materiale d`uso. Lo stesso ambulatorio può essere utilizzato per le operazioni di sterilizzazione.
2. Per l`attività routinaria è sufficiente un veterinario fino a 250 posti cane, ma il parametro deve essere raddoppiato per le attività straordinarie e le sterilizzazioni.
3. È prevista la collaborazione di un ausiliario veterinario.
4. In caso di malattia il cane o il gatto affidato al rifugio deve essere curato dai medici veterinari delle A.S.L.. Sia il canile sanitario che il canile rifugio devono tenere registri di entrata e uscita di ogni cane e gatto con relativa foto e, per i cani, del numero di codice.
5. Il reparto isolamento deve sorgere in una zona separata e a distanza dai box di ricovero normale.
6. La struttura del reparto deve garantire un reale isolamento degli animali, sia rispetto ai box contigui che agli operatori. Le dimensioni dei ricoveri saranno come quelle degli altri box, gabbie e locali, con la possibilità di poter agevolmente e senza rischi procedere alla osservazione degli animali.
7. L`alimentazione deve poter avvenire dall`esterno e l`animale deve essere isolato durante le operazioni di pulizia.
8. La scelta dei materiali da costruzione deve tenere conto della esigenza di procedere a drastiche disinfezioni e lavaggi su ogni superficie. Tutta l`attrezzatura deve essere lavabile e disinfettabile, senza spigoli o angoli vivi.
9. Gli scarichi devono essere singoli, a sifone e non in comune con gli altri box.
10. La capienza ipotizzabile è di 10 cani, 10 gatti e un altro animale.
11. Possibilmente la struttura deve essere distinta in tre reparti:
a) cani morsicatori o comunque pericolosi e di grossa mole;
b) cani in normali condizioni di ricovero;
c) cuccioli o cani con problemi sanitari non riferibili a malattie (periodo postoperatorio, cagne gravide ecc.).
12. I tre settori devono essere fra loro collegati; e deve inoltre essere previsto un percorso coperto tra gli uffici, gli ambulatori, il magazzino.
13. Gli ambulatori devono essere contigui al reparto c).
14. Le unità di ricovero sono costituite da una parte coperta e da un parchetto esterno.
15. La parte coperta è suddivisa in due ambienti con adeguate chiusure comandabili dall`esterno, per isolare l`animale durante le operazioni di pulizia a tutela dell`incolumità del personale.
16. Le dimensioni dei due ambienti sono di m. 2 per m. 1 e di altezza m. 2,30 ciascuno. Devono essere provvisti di brandine in materiale non deperibile, lavabile e disinfettabile, sopraelevate dal pavimento, di abbeveratoi automatici e di idonei dispensatori di mangime in acciaio inox, caricabili dall`esterno.
17. Il parchetto esterno, di dimensioni di m. 2 per m. 2, è protetto da una tettoia, separato dalle altre unità contigue da pareti a tutta altezza e chiuso a fronte con sbarre di acciaio inox.
18. Gli scarichi delle acque nere devono confluire direttamente nell`impianto fognario ed essere realizzati in modo da non causare dispersioni all`esterno e ristagni o in alternativa in una fossa settica, con obbligo di svuotamento, tramite apparato di spurgo a garanzia ecologica.
 
Articolo 5
Attività crematoria.
 
1. Considerata la delicatezza del compito, quale attività ad alto rischio ambientale e di notevole costo di realizzazione e di gestione, per questo servizio sono consigliate le convenzioni con le società di smaltimento dei rifiuti tossici.
 
Articolo 6
Gattile.
 
1. La normativa attuale non contempla la lotta al randagismo del gatto, ma solo il ricovero:
a) per osservazione nell`ambito della profilassi della rabbia;
b) per diagnosi ed eventuale cura di randagi malati o feriti allo scopo di escludere malattie trasmissibili;
c) per campagne di sterilizzazione di colonie di gatti liberamente viventi sul territorio.
2. Il ricovero dei felini è riservato agli animali in osservazione e a quelli in degenza postoperatoria, in caso di sterilizzazioni.
3. È da prevedere un movimento di circa 500 gatti all`anno e per una permanenza media di circa 4/5 giorni e successiva riammissione nel loro gruppo di origine.
4. Sono necessari spazi adeguati in cui collocare gabbie di stabulazione, con criteri modulari e non, con strutture fisse.
5. Le gabbie, costruite con materiali adatti dal punto di vista igienico, lavabili e disinfettabili, hanno generalmente le dimensioni di m. 1 per m. 0,60, altezza m. 0,50 e sono sovrapponibili.
6. È opportuno stabulare in ambienti o vani diversi i soggetti in osservazione, i soggetti feriti o malati, i capi da sterilizzare o già sterilizzati.
7. I locali di stabulazione dovranno avere le usuali caratteristiche di pulizia e disinfezione previste per gli altri reparti di ricovero animali e inoltre è necessario un ambiente attrezzato per il lavaggio e la disinfezione delle vaschette per le deiezioni e delle gabbie.
8. Il numero prevedibile di gatti da ricoverare contemporaneamente è di circa:
a) gatti in osservazione: 10;
b) gatti in ricovero sanitario: 10;
c) gatti per sterilizzazioni in ricovero pre operatorio: 20:
d) gatti in stabulazione post operatorio: 20.
9. La permanenza prevista dal regolamento di polizia veterinaria per i gatti sottoposti a periodo di osservazione per la profilassi della rabbia prevede il ricovero contemporaneo di 15/20 soggetti.
 
Articolo 7
Canile rifugio.
 
1. L`articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull`osservanza delle leggi e regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali.
2. La L. n. 281 del 1991 individua nei Comuni gli enti che devono provvedere al risanamento dei canili sanitari e alla costruzione dei rifugi.
3. Il canile rifugio deve essere di dimensioni adeguate per ospitare un alto numero di animali.
4. Un regolamento guida dei canili rifugio deve essere approntato dall`amministrazione comunale di concerto con il Servizio veterinario della A.S.L. per l`aspetto igienico sanitario, sulla scorta delle indicazioni delle leggi regionali.
5. Le caratteristiche generali dei rifugi devono essere tali da garantire l`igiene pubblica ed il benessere delle specie ricoverate. Il benessere è assicurato con una adeguata alimentazione e riducendo al minimo qualsiasi sofferenza o angoscia. Sono quindi inadeguate, per i lunghi periodi di ricovero, le strutture classiche costituite da box occupati da più soggetti privi della possibilità di compiere del moto. In tali situazioni appaiono più adeguate delle strutture modulari concepite seguendo le indicazioni scaturite dallo studio dell`etologia del cane e proposte dagli etologi veterinari.
6. Il progetto di un canile rifugio deve scaturire dall`elaborazione e sperimentazione di nuove idee, in sintonia con l`accresciuta sensibilità zoofila della società e con le necessità degli animali.
 
Articolo 8
Allevamenti commerciali, per addestramento e manifestazioni varie.
 
1. I requisiti generali e quelli particolareggiati a cui attenersi per i canili sanitari, devono essere considerati essenziali riferimenti anche per la realizzazione di strutture adibite ad allevamenti commerciali o per addestramento.
2. Tali criteri generali devono essere rispettati nel senso del benessere animale, anche in occasione di manifestazioni organizzate a vari scopi.
 
Articolo 9
Altri animali.
 
1. Saltuariamente il personale del canile interviene, su richiesta dell`autorità giudiziaria, per catturare animali di altre specie vaganti sul territorio cittadino che possono costituire una turbativa per l`ordine pubblico (bovini, cavalli, asini, pecore, mammiferi esotici, pavoni, cigni, altri volatili, rettili, ecc.). In tali casi il servizio veterinario di una grande città viene chiamato a risolvere situazioni create dalla presenza di animali inusuali per un ambiente urbano e le difficoltà che si riscontrano sono, oltre che l`approccio con l`animale ed il suo trasporto, la custodia in attesa di una destinazione ulteriore.
2. Il locale, polivalente, deve essere costituto da un ricovero di grandi dimensioni, suddiviso in due ambienti separati da una chiusura comandabile esternamente.
3. Il locale, completamente chiuso, deve essere facilmente ispezionabile dall`esterno, a pareti lisce e lavabili.
4. Deve essere prevista la possibilità di inserire pareti mobili di contenzione per grossi animali.
5. Alimentazione e abbeverata devono essere forniti con contenitori adatti alla specie in considerazione.
6. Gli scarichi, di adeguate dimensioni, devono essere presenti in entrambi gli ambienti.
 
Articolo 10
Strutture accessorie.
 
1. Uffici e servizi.
Le varie attività di competenza del canile sanitario richiedono strutture complementari così identificate:
a) guardiola custode centralino;
b) ufficio accettazione cessione animali;
c) ufficio posta, statistiche, movimento animali;
d) ufficio profilassi della rabbia;
e) ufficio animali morti, disinfezioni;
f) archivi;
g) uffici medici veterinari;
h) locali riunioni;
i) servizi igienici per il pubblico;
l) spogliatoi e servizi igienici per il personale;
m) spogliatoi e servizi igienici per i veterinari.
2. Ambulatori.
Il personale medico veterinario del canile sanitario deve far fronte ad attività che richiedono appositi locali attrezzati.
La normativa in vigore prevede che gli animali ricoverati siano visitati, se necessario curati e sottoposti a profilassi al fine di garantire la salute pubblica.
Il canile deve provvedere alla identificazione dei cani, all`effettuazione di campagne di sterilizzazione dei cani e dei gatti ed alla chirurgia d`urgenza in caso di animali randagi feriti.
Per la prevenzione e la tutela della salute pubblica, l`effettuazione di indagini di laboratorio mirate alla ricerca e cura di forme morbose pericolose per la comunità umana ed animale, il canile può divenire sede di vaccinazione, in caso di campagne obbligatorie, e ambulatorio per prestazioni a pagamento.
In caso di attività libero professionale intramurale le strutture necessarie sono:
a) ambulatorio medico;
b) sala chirurgica con annesse pertinenze;
c) sala di dissezione e laboratorio con annesse pertinenze;
d) deposito chiudibile per farmaci ed attrezzature;
e) locale attesa per il pubblico;
f) servizi.
3. Magazzini.
Lo stoccaggio e la conservazione dei materiali in uso presso la struttura deve prevedere adeguati spazi per:
a) mangimi;
b) prodotti in scatola;
c) prodotti deperibili;
d) prodotti di pulizia;
e) prodotti per la disinfezione e disinfestazione;
f) materiali d`uso;
g) attrezzature e vestiario;
h) modulistica e cancelleria.
Le caratteristiche dei singoli materiali richiedono diverse modalità di stoccaggio con idonea separazione.
4. Cucina.
L`attuale tecnologia zootecnica consente di alimentare i cani e i gatti con mangimi completi e di buona qualità reperibili in commercio.
La tradizionale «cucina» può essere sostituita da un locale in cui effettuare la preparazione delle dosi per i singoli animali, la miscelazione di mangimi complementari a seconda delle esigenze nutrizionali.
Si deve provvedere alla pulizia e disinfezione delle ciotole e degli strumenti utilizzati e alla eliminazione degli avanzi.
L`ambiente deve essere lavabile e disinfettabile, non presentare angoli o fessure in cui possa raccogliersi lo sporco ed essere fornito di mezzi protettivi atti ad impedire l`ingresso di insetti o roditori.
5. Autorimessa.
È necessario prevedere un ambiente chiuso in cui parcheggiare tutti gli autoveicoli in dotazione ed effettuare operazioni di piccola manutenzione.
Nel locale deve essere previsto un ambiente attrezzato in cui eseguire il lavaggio e la disinfezione dei mezzi.
Il tipo ipotizzabile dei mezzi è:
a) autocanili;
b) mezzi di disinfezione e disinfestazione;
c) autocarro trasporto spoglie grossi animali;
d) autoveicoli di servizio.
6. Cella frigorifero.
Lo stoccaggio ai fini della successiva distruzione o la conservazione per eventuali esami anatomopatologici di un numero variabile di animali morti richiede l`installazione sia di una cella frigorifera che di una cella di congelamento.
Le celle devono avere le seguenti caratteristiche:
a) temperatura regolabile tra +4 gradi e +15 gradi C;
b) dimensioni m. 2 per m. 2;
c) pareti lisce, lavabili, disinfettabili;
d) spigoli arrotondati e sgusci;
e) apparecchio per la registrazione continua delle temperature allarme;
f) dispositivo per lo scarico dei liquidi di lavaggio.
7. Centrale termica.
La centrale termica deve essere dimensionata per il riscaldamento dei locali adibiti ad uffici, ad ambulatori e deve rispondere ai requisiti di legge.
Ai fini del risparmio energetico deve essere prevista la possibilità di attivare il riscaldamento solo nei box occupati dagli animali.
8. Depurazione e riciclo acque.
L`ingente quantitativo di acqua utilizzata per la pulizia dei ricoveri animali suggerisce l`adozione di un razionale sistema di depurazione e riciclo delle acque.
La gestione delle acque di scarico deve essere conforme alla normativa vigente.
9. Spazi verdi.
La struttura deve avere un adeguato arredo arboreo anche al fine dell`isolamento acustico.
Nella definizione delle dimensioni dell`area su cui deve sorgere la struttura deve essere presa in considerazione la possibilità di creare dei parchetti per la stabulazione ricreativa libera di più soggetti fra di loro compatibili.
Tali parchetti vanno utilizzati a rotazione per consentire l`autosterilizzazione del terreno per mezzo del vuoto biologico.
 
Articolo 11
Dimensionamento delle strutture di accoglienza.
 
1. Le strutture di accoglienza devono interessare bacini d`utenza delle dimensioni di 100-150.000 abitanti.
2. Ogni canile deve comprendere 150-250 posti cane per supportare l`ingresso costante ipotetico di circa 80-120 cani al mese.
 
Articolo 12
Accalappiamento dei cani.
 
1. Devono essere costituite squadre di accalappiamento formate da tre operatori, con un automezzo a disposizione. Le metodologie di recupero devono essere tali da non provocare nei cani traumi o sofferenze.
 
Articolo 13
Sterilizzazione dei cani e dei gatti.
 
1. Ogni A.S.L. deve predisporre un piano annuale di sterilizzazione dei cani catturati e dei gatti. I progetti di intervento, motivati da previsioni statistiche e da opportuni piani di spesa, possono essere finanziati compatibilmente con l`ammontare dei fondi ministeriali istituiti per l`attuazione della L. n. 281 del 1991.
 
Articolo 14
Criteri di anagrafatura dei cani.
 
1. A seguito dell`esperienza pilota di anagrafatura considerata la validità della metodologia è previsto per tutta la Sardegna lo stesso tipo di anagrafe; ciò comporta quindi la necessità di approvvigionamento di microchip sottocutanei.
2. La rilevazione statistica indica una popolazione canina di 160.000 unità che con una rimonta del 30 per cento raggiunge le 50.000 unità.
3. Il microchip deve contenere in memoria un codice alfanumerico di dodici cifre inalterabile e unico che risponda alle normative ISO 11784 e 11785 e sia compatibile con i lettori progettati secondo questa normativa.
4. I registri dell`anagrafe canina devono essere tenuti nelle A.S.L. di appartenenza e copia relativa deve essere fornita, con i conseguenti aggiornamenti, all`Assessorato dell`igiene, sanità e assistenza sociale e ad ogni comune interessato. Le associazioni di volontariato possono richiedere copia degli stessi.
 
Articolo 15
Prevenzione delle malattie sociali echinococcosi e leishmaniosi.
 
1. Le azioni per la prevenzione e la cura di queste patologie sono oggetto di specifici piani di attuazione che vengono redatti successivamente.
 
Articolo 16
Prevenzione del randagismo e politica delle strutture.
 
1. È inopportuno polverizzare le strutture in una miriade di piccoli canili la cui gestione sarebbe estremamente antieconomica. Infatti un numero di soggetti fino a 250 cani può essere gestito da due o tre operai, per quanto riguarda la pulizia e l`alimentazione. L`assistenza veterinaria può essere garantita da un veterinario per la normale routine.
2. Nella distribuzione dei contributi criterio fondamentale di priorità deve essere quello di ricadere in un territorio scoperto e garantire un bacino d`utenza minimo di 100.000 abitanti, massimo di 250.000 abitanti.
3. Come posto cane si indica la superficie utilizzabile da un cane e non il singolo box.
4. Dalla descrizione delle caratteristiche strutturali precedentemente indicata si evince che le superfici minime occupabili variano a seconda della taglia. Perciò è preferibile strutturare i box con dimensioni pari a quelle relative ai cani più grandi ( 30 Kg.) al fine di poter gestire successivamente le micro e macro colonie in modo flessibile.
 
Articolo 17
Formazione professionale.
 
1. Vengono proposti annualmente per essere inseriti nel piano regionale di formazione professionale dell`Assessorato del lavoro, programmi e progetti formativi per personale addetto alla gestione di canili e gattili, da finanziare con i fondi regionali e della Comunità europea.
2. Vengono anche utilizzati i fondi appositamente stanziati nei capitoli di bilancio dell`Assessorato competente e previsti nelle leggi di bilancio.
3. Sono redatti, in accordo con le A.S.L., appositi programmi e progetti formativi di aggiornamento e riqualificazione del personale dipendente.
4. Per la formazione delle guardie zoofile sono stipulate apposite convenzioni con le associazioni di volontariato, iscritte nel Registro regionale, che dovranno provvedere alla progettazione e realizzazione degli appositi corsi.